Il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, il d.lgs. n. 81/2008, definisce la “formazione” come misura essenziale di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in quanto permette a tutti di comprendere appieno il proprio ruolo nell’ambito del sistema di prevenzione aziendale, di conoscere i relativi rischi infortunistici e di gestirli al meglio.
La regolamentazione della formazione alla salute e sicurezza sul lavoro è contenuta non solo nel d.lgs. n. 81/2008, ma anche negli Accordi in Conferenza Stato-Regioni, in ossequio al principio che riserva alla “legislazione concorrente” di Stato e Regioni la “tutela e sicurezza del lavoro” (art. 117, comma 3, Cost.)
In particolare, l’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 individua i principi legislativi in materia elencando le regole disciplinano la formazione dei lavoratori, quella dei dirigenti e dei preposti, quella degli addetti alle emergenze e quella dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza rinviando, tuttavia, alla Conferenza Stato-Regioni per la regolamentazione delle procedure “di dettaglio” di riferimento. Tale articolo, però, con l’entrata in vigore della legge n. 215 del 17 dicembre 2021, è stato sensibilmente modificato; solo che il termine di riferimento per la pubblicazione dell’Accordo di rivisitazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 30 giugno 2022, è ampiamente scaduto: di conseguenza, al momento, si continua ad attuare la disciplina rispettivamente contenuta nei 5 (cinque!) diversi Accordi in Conferenza Stato-Regioni ad oggi emanati, che purtroppo non esauriscono affatto la disciplina “di dettaglio” della formazione obbligatoria alla salute e sicurezza sul lavoro.
È pertanto evidente che, ad oggi, emerge un quadro di grande complessità ed eterogeneità della disciplina della formazione alla salute e sicurezza sul lavoro. Quindi, sarebbe opportuno agire rapidamente per una uscita dell’Accordo di rivisitazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’auspicio che vada a chiarire i dubbi e le contraddizioni al momento esistenti.
Videoconferenza e Salute e sicurezza sul lavoro
In questo contesto così minuziosamente regolamentato, però, manca una disciplina dedicata alla formazione in videoconferenza “sincrona”, ossia la metodologia della riunione “a distanza”, il collegamento “diretto” tra discenti e docente, con strumenti informatici ormai largamente diffusi.
Ad oggi negli Accordi Stato-Regioni è presente solo la regolamentazione della formazione in e-learning, consentita unicamente per alcune parti della formazione del d.lgs. n. 81/2008. Ad esempio, tale metodologia di formazione è utilizzabile per la formazione “generale” dei lavoratori di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), mentre per quella “specifica”, di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, solo per le aziende “a basso rischio”.
Durante il periodo pandemico, le potenzialità dello strumento del “collegamento in sincrono” anche per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono state subito evidenti, soprattutto in un quadro emergenziale in cui erano vietate le forme di aggregazione tra persone, come in un’aula. A tal proposito, basti ricordare che il d.P.C.M. 11 marzo 2020 vietava ogni tipo di formazione, salvo che fosse svolta “a distanza”. E non solo. Una volta cessato lo stato di emergenza nazionale per il Covid-19, 1° aprile 2022, con la legge n. 52/2022 è stato puntualizzato che è possibile utilizzare la videoconferenza per lo svolgimento dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedendo, all’articolo 9-bis, che «La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».
In altri termini (e in attesa dell’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008), tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere progettati ed erogati o in presenza “fisica” oppure in videoconferenza “sincrona”, salvo che per le parti per le quali la normativa applicabile preveda una “prova pratica” o attività di “addestramento”.
In concreto, l’applicazione della disposizione in oggetto comporta che tutti i percorsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti e tutti i percorsi di aggiornamento possono essere anche del tutto (e, ovviamente, anche solo in parte) organizzati ed erogati per mezzo di videoconferenze “sincrone”; mentre i percorsi di formazione e addestramento (inclusi gli aggiornamenti) per i quali la legge o gli Accordi Stato-Regioni prevedono prova pratica o “addestramento” devono, invece, tenersi in presenza fisica.
La prassi di riferimento UNI-INAIL
Rispetto a quanto appena delineato, risulta sicuramente interessante la novità dedicata alla formazione alla salute e sicurezza in videoconferenza “sincrona”, vale a dire la “Guida metodologica per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona”, predisposta da UNI e INAIL.
Il “Sommario” del documento definisce che “La Prassi di Riferimento costituisce una guida metodologica, operativa e gestionale a carattere volontario a supporto di tutti i soggetti legittimati dalla legislazione vi- gente ad erogare la formazione obbligatoria in materia di SSL, i quali intendono avvalersi della videoconferenza sincrona (VCS) come modalità complementare, integrante o alternativa alla formazione in presenza, nel rispetto della legislazione stessa”.
La prassi, pertanto, ha pieno carattere volontario e non costituisce in alcun modo attuazione delle disposizioni di legge o a valenza normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro: “La finalità della PDR è quella di fornire indicazioni e suggerimenti utili ai soggetti formatori, abilitati dalla legislazione vigente in materia di formazione su SSL, per l’organizzazione e la gestione della formazione su SSL erogabile in VCS. (…). Il documento (…) si riferisce esclusivamente agli aspetti metodologici, organizzativi e gestionali per l’erogazione in VCS, validi per qualsiasi corso su SSL erogabile in tale modalità. I soggetti formatori destinatari della PDR devono in tutti i casi aggiornarsi costantemente sull’evoluzione del contesto legislativo di riferimento per i necessari adeguamenti e adempimenti”.
Dal punto di vista pratico, risultano interessanti sia le definizioni di “aula virtuale” (punto 3.3) e di “formazione in videoconferenza” (punto 3.7), sia la puntualizzazione (punto 3.9) che il “soggetto formatore” è assolutamente differente dal docente dei corsi, che è la persona fisica che si interfaccia con l’aula (anche quando virtuale).
Il documento si sviluppa, quindi, illustrando metodologie e concetti, trattando “alcuni aspetti di tipo organizzativo e gestionale che un soggetto formatore abilitato alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro dovrebbe tenere in considerazione per garantire l’efficacia e la qualità dei percorsi formativi erogati in VCS” (punto 5); successivamente, al punto 6, sono declinate “le caratteristiche di carattere tecnologico e le funzionalità minime delle piattaforme multimediali utilizzate dai soggetti formatori per veicolare in modo efficace i contenuti della formazione e per gestire in modo adeguato l’ambiente virtuale che caratterizza la VCS”. Poi viene trattata (al punto 7) la “problematica relativa alla protezione dei dati personali […], che il soggetto formatore deve assicurare, sia nella scelta della piattaforma da utilizzare che nella sua gestione durante il percorso formativo”; quindi, nel punto 8, sono riportate alcune “indicazioni di carattere operativo per la gestione dei corsi in VCS e le procedure da seguire a livello organizzativo e gestionale”. Infine, è riportata l’Appendice A (informativa) esplicativa e integrativa di quanto descritto nel punto 5.3 relativa a “Compiti, conoscenze e abilità per i profili di responsabile dei processi formativi, docente, tutor d’aula virtuale e tecnico esperto nella ge- stione della piattaforma multimediale”.
La PdR sembra, nei fatti, anticipare quanto al riguardo sarà contenuto – con valenza normativa – nell’Accordo Stato-Regioni in preparazione, ossia la videoconferenza conterrà una progettazione e un’attuazione complessa ma allo stesso tempo un “indirizzo” moderno.
Effettività ed efficacia della formazione
La prassi 193:2003 si colloca in un contesto nel quale la giurisprudenza ricorda in modo chiaro quale sia la finalità delle attività di formazione di tipo prevenzionistico. In particolare, l’analisi della giurisprudenza evidenzia che la formazione dei lavoratori deve essere “sufficiente ed adeguata”: caratteristiche necessarie della formazione alla salute e sicurezza sul lavoro.
La giurisprudenza ha nel tempo individuato alcuni principi, idonei a fornire contenuti concreti ai concetti in parola, sottolineando come la formazione debba essere: Effettiva; Efficace; Idonea a modificare il comportamento del soggetto formato. In particolare, si rimarca come l’obbligo di formazione non consista solo in un adempimento formale, dimostrabile attraverso l’attestazione di avvenuta formazione, o ancora tramite apposizione della firma sul registro presenze ma implica la verifica dell’effettivo recepimento degli insegnamenti impartiti. La, la responsabilità, quindi, rispetto alla formazione alla salute e sicurezza è sempre del datore di lavoro, nel senso che le sue scelte (compresa quella relativa alla mancanza o carenza del corso oppure anche alle modalità di svolgimento della formazione, anche quando effettuata da un soggetto formatore diverso dal datore di lavoro) sono sempre nel merito sindacabili in giudizio rispetto all’efficacia concreta della formazione.
